Perchè
è importante associarsi.
STATUTO
Art.
4 – Oggetto sociale
Si
ribadisce che l’Associazione non ha
scopo di lucro e persegue il fine
esclusivo della tutela e valorizzazione
della cultura, del patrimonio storico ed
artistico, nonché educazione permanente e
attività di animazione ricreativa e
promozione sociale, attraverso ogni
espressione di creatività e
valorizzazione artistica e ludica nel
campo della recitazione, del teatro, della
danza e della musica dal vivo.
In
particolare nell’attuazione del suo
scopo sociale potrà svolgere una o più
delle attività di interesse generale
riconducibili a quelle elencate dalle
seguenti lettere del comma 1. dell’art.
5 del CTS:
lettera
d), secondo periodo: attività culturali
di interesse sociale con finalità
educative, nello specifico corsi di teatro
con il fine di valorizzare e promuovere la
lingua e le tradizioni del territorio;
lettera
f): interventi di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale e del paesaggio
ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, nello specifico
salvaguardia della cultura nel territorio
tramite lavori teatrali;
lettera
i): organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività,
editoriali, videografiche,
fotografiche di promozione e
diffusione della cultura e della pratica
del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente
articolo, nello specifico realizzazioni di
rassegne teatrali con l'utilizzo
prevalente della cultura linguistica del
territorio;
lettera
l): formazione extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione
del bullismo e al contrasto della povertà
educativa, nello specifico realizzazioni
di laboratori teatrali con l'intento
dell'inclusione sociale;
lettera
z): riqualificazione di beni pubblici
inutilizzati o di beni confiscati alla
criminalità
organizzata,
nello specifico l'utilizzo di strutture
atte a case museo del territorio.
L’Organo
amministrativo è competente per
l’individuazione delle attività diverse
da quelle di interesse generale,
secondarie e strumentali, che
l’Associazione potrà svolgere inoltre,
a norma dell’art. 6 del CTS, secondo
criteri e limiti definiti con apposito
decreto ministeriale, come definito dal
medesimo art. 6. Con specifico riguardo a
tali attività i documenti di bilancio
faranno menzione del carattere secondario
e strumentale delle stesse.
L’Associazione, per il migliore
raggiungimento dei propri scopi, può
affiliarsi, convenzionarsi, e/o
collaborare con tutte le realtà nazionali
ed estere che perseguono i suoi stessi
scopi, e/o finalità analoghe ed affini.
|